Con la risoluzione n. 66/E/2020 L'Agenzia delle Entrate ha finalmente cambiato il proprio orientamento espresso nella precedente risoluzione 79/E/2002 con cui aveva negato la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei Notai dei contributi previdenziali obbligatori per legge, riconducendoli nella categoria degli oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del T.U.I.R.
Tale interpretazione se non ha rilevanti ricadute in materia di I.R.P.E.F., stante l'impossibilità per i titolari di reddito di lavoro autonomo di riportare agli anni successivi le perdite di esercizio ai sensi dell'art. 8, co. 1, T.U.I.R, comporta, invece, un importante conseguenza ai fini dell'I.R.A.P. con l'indeducibilità delle somme in quanto non rientranti nelle spese inerenti all'attività professionale.
L'articolo 8 del D.lgs. 446/1997 infatti consente la deducibilità delle sole spese inerenti l'attività professionale esercitata. L'esclusione dalle spese inerenti ai fini I.R.P.E.F. automaticamente escludeva la deducibilità anche ai fini I.R.A.P.
Il cambio di rotta dell'Agenzia, avvenuto dopo numerose sentenze della Corte di Cassazione a favore dei contribuenti, tra cui la recentissima sentenza n. 18395/2020, qualora prudenzialmente il consulente che ha predisposto la dichiarazione dei redditi si sia uniformato al precedente orientamento dell'Agenzia non includendo tra i costi deducibili a fini IRAP i costi, comportando la possibilità di dedurre i contributi previdenziali anche ai fini IRAP apre la strada alla possibilità di rettificare a favore le dichiarazioni IRAP presentate per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e di richiedere a rimborso i versamenti IRAP effettuati in eccesso per tali anni, a partire da giugno 2017 in avanti.
Invito gli amici Notai e Commercialisti a scrivermi per una valutazione senza impegno della situazione loro e dei loro clienti Notai sulla possibilità di richiedere a rimborso l'IRAP versata in eccesso.
15/12/2020
Avv. Paolo Polastri
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