NON TASSABILE L'INDENNIZZO RICEVUTO DAI RISPARMIATORI DA PARTE DEL FONDO INDENNIZZI AI RISPARMIATORI
L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 112 del 21 aprile 2020 ha affermato la non tassabilità del compenso ricevuto dai risparmiatori ingannati dagli istituti di credito sottoposti a liquidazione coatta.
Il Fondo era stato istituito per indennizzare i risparmiatori che avevano visto azzerare i loro risparmi a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti da parte degli istituti di Credito.
L'Agenzia, conferma l'orientamento espresso nella Risoluzione n. 3/E del 2017 in relazione agli indennizzi ricevuti dai risparmiatori delle banche in risoluzione (per evitare il "Bail-In"), in quanto le somme erogate rivestivano la qualifica di "danno emergente", quindi aventi il solo fine di ristorare la perdita economica subita dai risparmiatori e come tali non tassabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Anche gli indennizzi percepiti dal Fondo e non dalle banche sono quindi finalizzati a indennizzare il danno emergente e non producono quindi nessun reddito di capitale o diverso.
Il testo integrale della risposta è pubblicato al seguente link:
Comments